Brindisi, varate le nuove regole urbanistiche

Sono state approvate nuove determinazioni in merito al Piano Casa per il centro urbano di Ostuni (Brindisi), visto che la legge regionale n.14/2009 Piano Casa è stata ulteriormente modificata ed è stato altresì prorogato il termine di validità della stessa legge al 31/12/2017, secondo quanto pubblica la Gazzetta del Mezzogiorno. Negli ultimi anni di applicazione nella «Città Bianca» di questa legge regionale, si è visto che gran parte dell’attività edilizia è stata rappresentata proprio dal Piano Casa (circa il 45% delle pratiche edilizie riferite alle nuove costruzioni) e ciò ha comportato non solo un forte sostegno all’imprenditoria locale ma ha anche rappresentato per il Comune, una notevole fonte di introiti in termini di contributi di costruzione. Tuttavia spesso accade che i fabbricati esistenti, ancorchè legittimi in origine ovvero legittimati in seguito a condoni edilizi, non rispettino le attuali limitazioni di numero di piani o di altezza o i limiti di distanze previsti dal vigente P.R.G. sicchè l’eventuale intervento di ampliamento o demolizione-ricostruzione non potrebbe essere possibile senza violare i parametri edilizi. Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’art. 6 della L.r. n° 14/2009 e s.m.i. – Piano Casa, i Comuni possono motivatamente disporre con deliberazione del Consiglio Comunale la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di ampliamento e demolizione e ricostruzione possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici vigenti. Fermo restando i vincoli del P.P.T.R., entrato definitivamente in vigore il 24 marzo del 2015, le cui norme sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle norme urbanistiche degli strumenti urbanistici generali dei singoli Comuni, fatte salve, ovviamente, eventuali norme urbanistiche locali più restrittive delle norme paesaggistiche del P.P.T.R., al fine di incentivare l’applicazione della L.R. n°14/2009–Piano Casa, si è deliberato che «nelle varie zone urbanistiche del territorio comunale, sempre fermo restando quanto consentito dal P.P.T.R., gli interventi di ampliamento, possono essere consentiti in deroga ai parametri di P.R.G. ovvero della Variante di adeguamento al P.U.T.T./p in termini di altezza, numero di piani e distanze ove l’ampliamento proposto non possa essere realizzato conformemente ai suddetti parametri».

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